Studio Legale Avv. Antonella Nigro
domenica 8 luglio 2012
STALKING E AMMONIMENTO DEL QUESTORE
Stalking e
ammonimento del questore
di Antonella Nigro
Premessa
In una società in continua evoluzione dove determinati
comportamenti, discutibilmente stereotipati ed assorbiti dalla collettività in
maniera passiva, finalmente hanno sollecitato la sensibilità del legislatore al
fine di offrire tutela ai soggetti più deboli, non si può non dedicare
l’attenzione al fenomeno del c.d. “stalking”.
Fenomeno che nel nostro sentire, prima, e molto più tardi nel nostro
ordinamento ha fatto ingresso con l’introduzione nel codice penale dell’art.
612 bis introdotto dal decreto legge
n. 11/09 il quale stabilisce che “salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo
tale da infliggergli un grave disagio
psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria
o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo
modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
E’ superfluo ricordare che l’introduzione della tutela
apprestata dall’ordinamento coinvolge per lo più la vita delle donne le quali,
grazie all’introduzione della fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p. e allo strumento
dell’ammonizione questorile, hanno trovato tutela verso una serie di
comportamenti legati ad una cultura maschilista e soverchiatrice; indebolite
(le donne), prima dell’entrata in vigore del reato di atti persecutori,
dall’impossibilità di dare prova certa di quelle condotte riconducibili al
fenomeno di “stalking ”.
* * *
Introduzione: il fenomeno dello “stalking” – Tratti generali
Il termine stalking trova le sue origini negli Stati Uniti e significa, letteralmente, “fare la posta ad una preda”.
Colui che pone in essere condotte riferibili al reato di stalking (lo stalker) è chi, con uno o più atti apparentemente innocui o solo molesti, provoca nella vittima uno stato di soggezione per cui essa per sfuggirvi modifica i propri comportamenti (evita di uscire di notte in luoghi isolati, di passare da un certo posto, di frequentare altri uomini, ecc.) o comunque tollera queste condotte per paura di aggressioni a lei o ai propri cari.
Il termine stalking trova le sue origini negli Stati Uniti e significa, letteralmente, “fare la posta ad una preda”.
Colui che pone in essere condotte riferibili al reato di stalking (lo stalker) è chi, con uno o più atti apparentemente innocui o solo molesti, provoca nella vittima uno stato di soggezione per cui essa per sfuggirvi modifica i propri comportamenti (evita di uscire di notte in luoghi isolati, di passare da un certo posto, di frequentare altri uomini, ecc.) o comunque tollera queste condotte per paura di aggressioni a lei o ai propri cari.
In Italia il reato di stalking
è stato introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, dedicato alle “misure
urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori” convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38
che ha introdotto l’art. 612 bis del
codice penale.
Sarà utile ricordare che gli atti persecutori non costituiscono un fenomeno che interessa unicamente il diritto penale. Lo stalker può essere definito come il soggetto agente che individua un altro soggetto sul quale polarizzare il suo interesse ideo-affettivo e nei cui confronti pone in essere numerosi comportamenti di sorveglianza, di contatto e di ricerca di comunicazione.
Lo stalker è, per primo, vittima egli stesso della persecuzione ossessiva che attua nei confronti del destinatario della sua attenzione. Si può affermare che lo stalker è sovente un individuo con temperamento border-line, spesso esaltato ed eccitato da un sentimento ottundente e monopolizzante, con perdita del senso dei limiti.
Per la vittima del reato, le molestie assillanti possono costituire un semplice ostacolo alle normali abitudini di vita ma possono anche trasformarsi in un incubo esasperante che porta al mutamento radicale delle stesse abitudini. Le molestie possono assurgere a vere e proprie situazioni condizionanti l’equilibrio psichico, soprattutto se accompagnate da minacce, da aggressioni fisiche, da lesioni. Le ripercussioni sulla psiche e sul carattere possono diventare gravi e cronicizzarsi, trasformandosi in stati d’ansia permanente, in disturbi da stress ben identificabili in medicina legale... leggi tutto
Sarà utile ricordare che gli atti persecutori non costituiscono un fenomeno che interessa unicamente il diritto penale. Lo stalker può essere definito come il soggetto agente che individua un altro soggetto sul quale polarizzare il suo interesse ideo-affettivo e nei cui confronti pone in essere numerosi comportamenti di sorveglianza, di contatto e di ricerca di comunicazione.
Lo stalker è, per primo, vittima egli stesso della persecuzione ossessiva che attua nei confronti del destinatario della sua attenzione. Si può affermare che lo stalker è sovente un individuo con temperamento border-line, spesso esaltato ed eccitato da un sentimento ottundente e monopolizzante, con perdita del senso dei limiti.
Per la vittima del reato, le molestie assillanti possono costituire un semplice ostacolo alle normali abitudini di vita ma possono anche trasformarsi in un incubo esasperante che porta al mutamento radicale delle stesse abitudini. Le molestie possono assurgere a vere e proprie situazioni condizionanti l’equilibrio psichico, soprattutto se accompagnate da minacce, da aggressioni fisiche, da lesioni. Le ripercussioni sulla psiche e sul carattere possono diventare gravi e cronicizzarsi, trasformandosi in stati d’ansia permanente, in disturbi da stress ben identificabili in medicina legale... leggi tutto
mercoledì 4 gennaio 2012
Il reato di detenzione di arma ex art. 697 comma 1 c.p.
- Errore sul fatto rilevante ex art. 47 c.p. -
di Antonella Nigro
Il codice penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 697 c.p., punisce con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a € 371 la condotta di “Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta”. La norma de qua prosegue al secondo comma stabilendo che “Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a € 258”.
La fattispecie di reato, dunque, ammette l’istituto dell’oblazione discrezionale ai sensi dell’art. 162 bis c.p., in quanto il predetto reato viene punito alternativamente con l’arresto o l’ammenda. ... leggi tutto
sabato 17 dicembre 2011
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